|
Sei in: Allevamento bio>analisi e approfondimenti
Informazione” mis. 111b psr 2007-2013
LA normativa nitrati NELLA Zootecnia BIO
Come è noto, in Lombardia dalla fine del 2007 ogni azienda zootecnica che produce refluo deve fare i conti con la cosiddetta normativa nitrati, formalmente conosciuta come “Deliberazione di Giunta Regionale n. 5868 del 21/11/2007”.
Per inciso, la norma dalla quale discende la gestione dell’azoto agricolo è molto più vecchia del 2007: si tratta della direttiva CEE 91/676 relativa alla tutela delle acque dall’inquinamento da fonti agricole.
Ovviamente, le aziende zootecniche bio non fanno eccezione e devono anch’esse sottostare alle regole dettate da questa delibera regionale.
Dal punto di vista tecnico, adeguarsi a tale normativa significa gestire correttamente il contenuto di azoto del refluo aziendale in funzione della superficie coltivata utile e della coltura che su di essa insiste. Rispetto alla normativa precedente, il limite all’utilizzo dell’azoto non è più la capacità di assorbimento di tale elemento da parte della coltura, bensì un valore specifico indicato dalla delibera per i terreni compresi in zona vulnerabile e per quelli in zona non vulnerabile (anche questa suddivisione deriva da un preciso azzonamento contenuto in atto regionale). Tali limiti sono i seguenti:
· 170 kg/ha di Azoto al campo per le zone vulnerabili
· 340 kg/ha di Azoto al campo per le zone non vulnerabili
Il limite di assorbimento di azoto della coltura vale ancora come prima nel caso sia più basso di 170 o 340 kg/ha. Per capire, il prato polifita da vicenda o il prato stabile non sono in grado di assorbire 170 kg /ha di azoto nel loro ciclo colturale annuale, pertanto su tali colture si utilizzerà un valore di azoto più basso, corrispondente all’effettivo assorbimento massimo.
E fin qui, la normativa nitrati in generale: vediamo ora come declinarla in ambito bio. L’articolo 15 del Reg. CE 889/2008 impone il limite di densità degli animali esattamente pari a quello della delibera regionale (o meglio, della direttiva CEE 91/676), 170 kg/ha di N, e specifica anche nell’allegato IV, quanti sono gli animali che possono essere mantenuti adeguandosi a tale normativa: per esempio, non più di 2 vacche da latte ad ettaro.
La differenza sostanziale tra un allevamento di bovini da latte condotto convenzionalmente ed uno BIO, entrambi soggetti al vincolo dei 170 kg/ha di N, sta nel fatto che il primo può spostare il proprio refluo su terreni di un’altra azienda agricola, non condotti direttamente, fino a scendere sotto il limite, mentre il secondo deve mantenersi entro il limite solo con terreni condotti direttamente (in proprietà o affitto). Significa cioè che il limite di un allevatore convenzionale è il carico di N ad ettaro, mentre il limite di un allevatore bio è il carico di peso vivo ad ettaro. Non è una differenza di poco conto, ma la sua logica è inoppugnabile se si considera che l’allevamento bio deve rispettare il benessere animale in modo assoluto, al fine di evitare stress e di mettere gli animali in condizioni ottimali per la produzione. In effetti, ci sono anche altri vincoli per gli allevamenti bio, indirizzati al benessere degli animali, che esulano dalla questione nitrati ma che sono di importanza assoluta: la possibilità di movimento all’aperto, la stabulazione non costretta in spazi angusti, la vita in gruppi e non in box singoli.
In effetti, non avrebbe senso un allevamento bio fatto solo di alimentazione naturale: per ottenere produzioni sane necessita che gli animali stiano bene fisicamente, ma anche che non siano stressati emotivamente.
(ottobre 2010)

|