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SEI IN: NORMATIVA / NUOVI REGOLAMENTI CE / ETICHETTATURA
ETICHETTATURA
Secondo le nuove disposizioni, i produttori di cibo biologico nell'Unione Europea saranno obbligati a usare il logo biologico UE (che non c’è ancora) a partire dal 1 luglio 2010.
I prodotti trasformati possono utilizzare termini che indicano all'acquirente che il prodotto, trasformato conformemente al regolamento europeo, è da agricoltura biologica se:
- almeno il 95% in peso degli ingredienti è da agricoltura biologica e gli eventuali ingredienti non bio sono compresi nell'Allegato IX del Reg. (CE) 889/2008. In questo caso l'indicazione della provenienza biologica è inserita nella denominazione di vendita;
- qualche ingrediente sia proveniente da agricoltura biologica. L'indicazione della provenienza biologica è nell'elenco degli ingredienti, con la percentuale totale di ingredienti biologici rispetto alla quantità totale di ingredienti di origine agricola;
- il principale ingrediente sia un prodotto della caccia e della pesca e tutti gli altri ingredienti di origine agricola siano provenienti da agricoltura biologica. L'indicazione della provenienza biologica è nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, con la percentuale totale di ingredienti biologici rispetto alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.
Dall'1 luglio 2010 sull'etichetta dovrà essere inserito il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo e il luogo di origine delle materie prime agricole.
Smaltimento delle scorte. I prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati anteriormente al 1° gennaio 2009 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.
Il materiale da imballaggio a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1° gennaio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.
(Ottobre 2008)
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