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I PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA: COME RICONOSCERLI

NUOVO LOGO BIO CE

In un banco di  negozio piuttosto che in uno scaffale della grande distribuzione, ciò che garantisce che un prodotto provenga da Agricoltura Biologica è l'etichetta.
Con il 1° luglio 2010 è entrato in vigore l’uso del nuovo logo europeo sulle etichette (si intendono le etichette, le fascette, gli imballaggi che accompagnano il prodotto fino al consumatore) dei prodotti biologici, sulla base del Regolamento CE 834/07 e CE 889/08 che regolano a livello UE l’agricoltura biologica  e del Reg. CE 271/10 Regolamento che definisce l’uso del nuovo logo europeo e modifica alcune norme di etichettatura.
Il nuovo logo europeo del biologico («Logo di produzione biologica dell’Unione europea») - denominato “Euro-leaf” (euro-foglia) rappresenta una foglia stilizzata disegnata con le stelline dell’unione europea.
Il nuovo logo europeo del biologico è obbligatorio, in base al  Reg.CE 271/10, nelle etichette stampate dopo il 1°luglio 2010. Comunque, fino al 1° luglio 2012 le aziende potranno mettere in commercio le scorte con il vecchio logo Ue  etichettate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

Condizioni per cui i prodotti possono definirsi "biologici" in etichetta
- essere stati ottenuti secondo le norme dell’agricoltura biologica, o importato da paesi terzi, nell'ambito del regime disciplinato dai Reg. CE 834/07 e CE 889/08 ed essere autorizzate da un organismo di controllo a sua volta autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali (Mi.P.A.A.F);
- gli ingredienti non derivanti da attività agricola (additivi, aromi, preparazioni microrganiche, sale, ecc.) e i coadiuvanti tecnologici utilizzati nella preparazione dei prodotti devono rientrare fra quelli indicati nel Reg. CE 889/08;
- utilizzare ingredienti il cui ciclo produttivo sia totalmente libero da ogm;
- utilizzare materia prima (ingrediente) «biologica» che non sia stata miscelata con medesima sostanza di tipo convenzionale;
- non essere stati sottoposti a trattamenti con ausiliari di fabbricazione e coadiuvanti tecnologici diversi da quelli consentiti nel regolamento del biologico , e che non abbiano subito trattamenti con radiazioni ionizzanti.

Il logo europeo si DEVE apporre ai prodotti chiusi confezionati ed etichettati ,con una percentuale prodotto (in peso) di origine agricola bio di almeno il 95%.
Il logo europeo è FACOLTATIVO nei prodotti con le stesse caratteristiche ma provenienti da paesi terzi.Il logo è PROIBITO nei prodotti con un % bio inferiore al 95%, nelle etichette del prodotto ancora in conversione all’agricoltura biologica e nei prodotti non contemplati nel Reg.834 e Reg.889 come il vino.

Pertanto Il termine biologico, bio, organic ecc. può essere usato solo per i prodotti che rispettino il regolamento 834/07 e 889/08. Indicare il termine biologico in etichetta o nei documenti di trasporto pone il produttore (o preparatore , distributore ecc..) come responsabile di fronte alla legge rispetto alla conformità del prodotto.

Chi può etichettare: Può etichettare un operatore (agricoltore, distributore a marchio,importatore) “biologico” cioè che si è assoggettato alle regime di controllo previste dai Reg. CE 834/07 e 889/08 e che, pertanto, è iscritto all’Elenco regionale degli Operatori biologici e controllato da da un organismo di controllo a sua volta autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali (Mi.P.A.A.F).

(marzo 2011)

Vedi anche:

> Leggi l'etichetta bio

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